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In USA il primo emendamento è una cosa seria

In USA il primo emendamento è una cosa seria

Aggiornamenti sulla causa in corso per violazione del Primo Emendamento contro lo stato federale, portata avanti dai procuratori della Louisiana e del Missouri e dalla New Civil Liberties Alliance (NCLA) che rappresenta tra gli altri due sei tre proponenti della Great Barrington Declaration.

Un giudice ha rigettato una mozione della difesa per dismettere il caso, che quindi andrà a processo. Le sole accuse dismesse sono quelle dirette al presidente in persona, che è abbastanza normale lo siano. Per il resto il giudice ha sostanzialmente sposato per intero i punti sollevati dall’accusa, che sta cercando di dimostrare che quanto emerso prova una vera e propria violazione del Primo emendamento.

Tra le altre cose questo prova una volta in più che la censura che abbiamo visto da parte dei social e delle big Tech veniva dalla politica, non era frutto della libera iniziativa di queste piattaforme, che magicamente tutte insieme compivano le stesse scelte per coincidenza sempre a favore di quanto desiderato dalla politica.

Quindi chi ne fa una questione di Grandi Privati Kattivi che non fanno il bene comune perché sono avidi ed egoisti, mentre la colpa della politica sarebbe quella di stare zitta e muta e permettergli di agire senza difendere l’interesse collettivo, guarda le cose sottosopra e ripete una lettura ideologica a dispetto di ogni ricostruzione concreta dei fatti.

Il che è pericoloso perché la politica cercherà sempre di buttartelo due volte: prima censura per procura facendo pressione sui privati perché facciano quel che vuole, poi dice al pubblico “eh vedete questi privati hanno troppo potere, qui occorre un intervento della politica per fissare delle regole a tutela della democrazia e porgli dei limiti”.

Ma ecco cosa ha detto il giudice:

Contrariamente a quanto sostiene il governo, noi querelanti (sia gli Stati di MO e LA che i querelanti privati) siamo legittimati a intentare la causa: “La Corte ritiene che i querelanti abbiano soddisfatto i requisiti di legittimazione dell’articolo III”. Il tribunale ha anche stabilito che “poiché i querelanti hanno adeguatamente indicato il danno in atto, la tracciabilità e la possibilità di ripetizione, la mozione dei convenuti per il rigetto della causa è respinta sulla base della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo III”.

Per quanto riguarda il merito della nostra denuncia, “la Corte ritiene che i querelanti abbiano presentato richieste plausibili nel merito in tutti i capi della denuncia”. In particolare, “la Corte ritiene che il reclamo provi l’esistenza di un incoraggiamento e di una coercizione significativi che converte la condotta altrimenti privata della censura sulle piattaforme dei social media in un’azione statale, e non è persuasa dalle argomentazioni contrarie della difesa”.

“Inoltre, mentre il governo può certamente scegliere i messaggi che desidera trasmettere, questa libertà è limitata dal principio più fondamentale secondo cui un ente governativo non può impiegare minacce per limitare la libertà di parola dei privati cittadini. Di conseguenza, la Corte ritiene che i querelanti abbiano plausibilmente sostenuto l’azione dello Stato in base alla teoria dell’incoraggiamento e/o della coercizione significativa”.

“I querelanti hanno sostenuto in modo plausibile l’azione congiunta, l’intreccio e/o la combinazione di caratteristiche specifiche delle azioni dei convenuti per creare un’azione statale. Se a ciò si aggiungono altri fattori, come le dichiarazioni coercitive e l’intreccio significativo tra i funzionari federali e le decisioni di censura sulle piattaforme di social media… questo costituisce un’altra base per individuare un’azione governativa”.

“Poiché il reclamo denuncia un’azione statale, i querelanti hanno plausibilmente presentato una richiesta di violazione del 1° Emendamento attraverso la censura indotta dal governo…. i querelanti hanno plausibilmente sostenuto la presenza di restrizioni preventive e di discriminazioni legali di un particolare punto di vista, che sono chiare violazioni del 1° Emendamento”.

In conclusione, il giudice ha sentenziato: “Poiché i querelanti hanno presentato in modo adeguato ogni rivendicazione nella denuncia, la mozione di archiviazione dei convenuti è respinta in base all’articolo 12(b)(6)”.

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